(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n.
                              speciale
                         dell'8 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita'-procedura
 
  1. Al fine di consentire il piu' rapido completamento dei programmi
cofinanziati con risorse della Unione europea e dello Stato, regolati
dalle leggi regionali 26 gennaio 1993, n. 10 e 3 aprile 1995, n.  32,
la  Giunta  regionale,  fermo   restando   la   uniformita'   ed   il
coordinamento   delle  direttive,  e'  autorizzata  a  modificare  ed
integrare con propri provvedimenti le disposizioni  sulle  procedurre
di  erogazione  delle risorse contenute nei rispettivi allegati "D" e
"A".
  2. Per i nuovi programmi cofinanziati, le procedure  di  erogazione
sono stabilite con appositi provvedimenti della Giunta regionale.
  3.  I  provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati nel
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.