(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. speciale dell'8 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita'-procedura 1. Al fine di consentire il piu' rapido completamento dei programmi cofinanziati con risorse della Unione europea e dello Stato, regolati dalle leggi regionali 26 gennaio 1993, n. 10 e 3 aprile 1995, n. 32, la Giunta regionale, fermo restando la uniformita' ed il coordinamento delle direttive, e' autorizzata a modificare ed integrare con propri provvedimenti le disposizioni sulle procedurre di erogazione delle risorse contenute nei rispettivi allegati "D" e "A". 2. Per i nuovi programmi cofinanziati, le procedure di erogazione sono stabilite con appositi provvedimenti della Giunta regionale. 3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.